Gioiamathesis

                              

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Gioiamathesis “Prof. Michele Villanova”

 

Art 1 – Denominazione e sede dell’associazione

 

1 -  L’Associazione Gioiamathesis è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.

2 - L’attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal libro 1 titolo 2 art.1-46  del codice civile

3 - L’Associazione Gioiamathesis dispone di propria sede per locazione gratuita concessa da privato finché    possa concorrere democraticamente e liberamente alla realizzazione delle finalità individuate con atto costituente della fondazione a Gioia del Colle in piazza XX settembre 44 per tempo illimitato ovvero fino a revoca secondo i termini  predisposti alla fondazione per iniziare l’attività.

4 - Il cambiamento della sede dell’Associazione non è vincolata a delibere di assemblea. 

 

 

Art 2 – Scopi dell’Associazione Gioiamathesis

 

1- L’Associazione Gioiamathesis persegue i seguenti scopi:

 - valorizzazione delle eccellenze,

 - progettazione e realizzazione di iniziative per l’innovazione della didattica,

-  progettazione e realizzazione di iniziative per l’innovazione dell’ educazione scientifica,

 - pubblicazioni pluridisciplinari e plurilingue finalizzati all’unità dei saperi.

2 - L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate al fine di promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative della matematica in parallelo all’evoluzione delle tecnologie e delle lingue, di individuare eccellenze e di sostenerne l’indole creativa nella formazione secondo una cultura scientifica richiesta dall’era sociale ed economica.

 

 

Art 3 – Attività dell’Associazione Gioiamathesis

 

 1 - L’Associazione Gioiamathesis per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:

- olimpiadi dei giochi logici linguistici e matematici

- convegni, conferenze, seminari, interscambi culturali, pubblicazioni scientifiche, progetti divulgativi delle innovazioni con Enti che condividono le medesime finalità.

2 - L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle attività volontarie e gratuite degli associati. Ai Soci compete il rimborso delle spese regolarmente documentate e concordate per la realizzazione delle iniziative promosse dall’associazione Gioiamathesis.

3 - L’associazione può avvalersi di operatori  nella propria sede ed in altre sedi riconosciute con protocolli e provvedere al rimborso delle spese regolarmente documentate e concordate per la realizzazione delle iniziative promosse dall’associazione Gioiamathesis.

 

ART 4 – Requisiti di ammissione

 

1 - L’Associazione Gioiamathesis  è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono le finalità.

2 - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su modello predisposto compilato dal richiedente accettando senza riserve il presente statuto, dal Consiglio Amministrativo.

3- La nomina dei soci onorari ed assegnazione di attestati di onorificenza, determinate dalla collaborazione e dalla condivisione delle finalità con proprio contributo morale ed operativo nelle attività dell'associazione, sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione.  

4 - È esclusa una partecipazione temporanea all’associazione.

5 – L’iscrizione è gratuita.

 

 

 

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

 

1- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed i principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

3 - Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’associazione.

4 - Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

5 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.

6 - Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’Associazione.

 

 

Art 6 – Esclusione del socio

 

1 - Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevanti motivazioni indicate nel regolamento interno ed inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto.

2 - L’esclusione è deliberata dal Consiglio amministrativo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all’Assemblea che decide in via definitiva.

 

 

Art 7 – Risorse economiche dell’Associazione

 

1 - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi straordinari, donazioni e lasciti testamentari degli aderenti finalizzati alla realizzazione di progetti,

- contributi e rimborsi corrisposti, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività proposti direttamente da amministrazioni pubbliche e valutati ed approvati dal consiglio amministrativo dell’associazione,

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali,

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Associazione,

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da concorsi a  norma di legge e regolamento.

2 - L’aderente non ha alcun diritto sui contributi versati, né può chiederne parte in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.

3 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

Art. 8 – Bilancio dell’Associazione

 

1 - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Il Consiglio Amministrativo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3 - Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati ogni anno entro il mese di Giugno.

4 - I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione e consultabili per censimenti e statiche istituzionali.

 

 

Art. 9 – Organi dell’Associazione

 

1 - Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea ordinaria;

- il Direttivo amministrativo;

- il Presidente;

- il Segretario amministrativo.

2 - Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

3 - Gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato.

 

Art. 10 – Assemblea dei soci

 

1 - L’Assemblea è composta da tutti gli operatori, soci e soci onorari.

2 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Segretario amministrativo.

3 - L’Assemblea è  convocata dal Presidente ed in sua vece in caso di impedimento o per delega dal segretario  amministrativo una volta all’anno ed ogniqualvolta lo ritenga necessario.

4 - L’Assemblea viene convocata per via telematica.

5 - Gli operatori non soci non hanno diritto al voto.

6 - Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario amministrativo.

 

 

Art 11 – L’Assemblea Ordinaria.

 

1-  L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2 - L’Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio d’amministrazione con sistema on-line segreto;

- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione  predisposti del Consiglio amministrativo,

- discute e approva gli eventuali regolamenti necessari  che disciplinano la vita dell’Associazione.

 

Art 12 – L’Assemblea Straordinaria

 

1 -  L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento e dell’Associazione e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

2 - Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al quarto comma dell’articolo 1 ed è vincolata al comodato d'uso gratuito con atto costitutivo che ne determina le finalità.  

 

Art 13 – Il Consiglio Amministrativo

 

1 -  L’Associazione è amministrata da un Consiglio d’amministrazione composto da un minimo di tre ad un numero massimo di componenti, eletti dall’Assemblea ordinaria, determinato da parità di voti con il secondo e terzo degli eletti per la durata di cinque  anni con possibilità di essere rieletti.

2 - Il Consiglio d’amministrazione delibera su progetti proposti da soci ed enti che abbiano le medesime finalità ed amministrazioni pubbliche

3 - Gli eleggibili devono proporre la propria candidatura con curriculum proprio e programma di attività con linee di attuazione. 

4 - E’ eletto presidente il primo degli eletti per maggioranza dei voti ed in caso di parità con altri viene rinviata all’assemblea la scelta con altra votazione. Il segretario amministrativo viene scelto dal Presidente fra i primi sette dell’elenco dei votati.

 Il Consiglio d’amministrazione su convocazione del Presidente

- valuta il bilancio preventivo e consuntivo  annuale,

- predispone il programma generale,

- accoglie e rigetta esplicitando le motivazioni degli aderenti che fanno richiesta,

- delibera, secondo quanto dispone l’art. 5 del presente statuto, l’esclusione,

- ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza,

- aggiorna l’elenco di organismi che operano per pubblica utilità e che fanno pervenire richieste di beneficenza e sponsorizzazione,

- propone i nomi dei soci onorari,

- cura l’ inventario quinquennale delle attrezzature d’ufficio dall’associazione al fine di predisporre rottamazione e  sostituzione con tecnologie efficienti e ecologiche e della biblioteca, tenendo conto delle risorse in attivo e dell'innovazione didattica,

- in caso di cessazione dalla carica per rinuncia o decadenza secondo art.6  di uno o più consiglieri provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo l’ordine dei voti ottenuti secondo il comma 4 del presente articolo.

 

 

Art. 14 – Il Presidente dell’Associazione

 

Il Presidente

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale ed annuale,

- promuove e coordina attività e autorizza le spese,

- affida incarichi, assume eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’associazione,

- assume, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione.

2 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio d’amministrazione e cessa dalla stessa per scadenza del mandato  per dimissioni volontarie.

3 - Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4 - Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione ed in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio amministrativo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio d’amministrazione in merito all’attività compiuta con relazione generale finale.

5 - Il Segretario Amministrativo sostituisce per delega  il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.

 

Art 15 – Lo scioglimento dell’associazione

 

1 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell’ associazione deve essere devoluto per beneficenza ad associazione/i laiche e religiose  con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità scelte dall’elenco predisposto ed aggiornato secondo.

 

Art 16 – Discipline residuale

 

1 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.